02.01.2002
Not. Gaetano Petrelli
L’articolo 3, commi da 7 a
10, della legge finanziaria 2002 proroga al 30 settembre 2002 l’agevolazione, gia’
prevista dall’art. 29 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, per le assegnazioni
e cessioni a soci di beni immobili e mobili registrati non strumentali e di
partecipazioni sociali, e per le trasformazioni in societa’ semplici.
Detta agevolazione, che presuppone
il pagamento dell’imposta sostitutiva ivi prevista, comporta, tra l’altro, che
le assegnazioni o cessioni sono soggette all'imposta di registro nella misura
fissa dell'1 per cento, nonché alle imposte ipotecaria e catastale in misura
fissa e non sono considerate cessioni agli effetti dell'IVA.